Psicoterapia e Counseling: convergenze e divergenze Venerdì 11 maggio 2007 si è svolto all'auditorium dell'Ordine dei Medici di Napoli il convegno Psicoterapia e Counseling: convergenze e divergenze, organizzato dall'Associazione Psichiatri e Psicoterapeuti Dipartimentali e dall'Istituto Internazionale di Studi Psicologici e Psicopatologici, con relazioni dello psicoanalista Pantaleone D'Ostuni, dello psicologo clinico Paolo Valerio, degli psichiatri Maurizio Mottola e Felice Zoena, degli psicologi Alida Labella, Silvana Lucariello e Narciso Maturo. Non è possibile dare una definizione univoca per il counseling, potendo solo concordare sul fatto che con il termine di counseling ci si riferisce ad una forma della relazione di aiuto, che si colloca a ponte tra un intervento di generico supporto psicologico ed uno più professionalizzato di psicoterapia. Rispetto a quest'ultima, in particolare ci sono alcuni elementi distintivi come: a) una più definita messa a punto degli obiettivi realisticamente raggiungibili valutando anche i limiti connessi a situazioni più impegnative di quanto realisticamente è possibile affrontare; b) una contrattualità terapeutica che coinvolga attivamente l'utente nel processo della crescita personale e della socializzazione; c) un modello integrativo di intervento che faccia riferimento sia ad aspetti dinamici di tipo psico-emozionale sia ad aspetti più propriamente relazionali e di interazione con il mondo circostante; d) una minore enfasi sugli aspetti transferali sul singolo terapeuta in vista di un allargamento ad una gamma più ampia di possibilità concrete di intervento e di mobilitazione delle risorse. Il counseling si è originato nei paesi anglosassoni come forma di intervento spesso collegato all'orientamento sia in ambito scolastico che lavorativo o nei paesi dell'Est europeo come intervento nei confronti della coppia e della famiglia in sostituzione di analoghe attività in ambito pastorale e ad esso viene spesso indicato in aggiunta l'ambito di riferimento nel quale si applica.
Tra questi i più significativi sono: Al di là di possibili aspetti competitivi tra le diverse professioni, è dato rilevare esperienze interessanti di utile integrazione e sinergia come quelle in cui uno psicoterapeuta affida al counselor alcuni casi che decide di non seguire (per limiti di tempo o indicazione specifica ad interventi più settoriali e mirati) e -per converso- di riferimento a psicoterapeuti da parte di counselor allorché la problematica si manifesta come clinicamente impegnativa ed allorché il paziente si sente più pronto ad affrontare un lavoro più approfondito. Laddove l'intervento del counselor si esprime al di fuori di un ambito istituzionale e quindi in un setting individuale, familiare o di gruppo è indispensabile ricorrere alla supervisione con psicoterapeuti in grado di fornire un sostegno sugli aspetti diagnostici e di accompagnamento su processi più impegnativi.
Non bisogna dimenticare infatti che, al di là dell'indicazione generalmente accettata che prevede l'esclusione di interventi di counseling con persone affette da patologie più marcate, tali situazioni possono comunque presentarsi ponendo quesiti di non facile soluzione. Coerentemente alla tradizione anglosassone che riconosce maggior importanza alle competenze pragmatico-operative rispetto a quelle teoriche, l'Associazione Europea di Counseling (EAC) non richiede una laurea anche se la stessa, anche sotto forma di laurea breve, viene spesso richiesta da alcune organizzazioni nazionali.
é noto, in proposito, come i laureati in medicina ed i laureati in psicologia non ricevano spesso nessun insegnamento pratico-esperienziale per condurre attività di consulenza alla persona. Alla formazione di base può far seguito quella per ottenere il titolo di professional counselor, trainer, eccetera. Trattandosi di una nuova professione non regolamentata, permane a tuttora una relativa difformità nei programmi formativi e nelle prove di esame.
La Società Italiana di Counseling (SICo), costituitasi in Italia 13 anni fa e che per prima ha adottato criteri vincolanti di formazione per le scuole aderenti (come il codice deontologico), richiede ad esempio una prova d'esame con membri esterni alle scuole abilitanti per l'accesso al Registro dei Counselors, requisito che comunque altre organizzazioni non richiedono.
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