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PSYCHOMEDIA
TERAPIA NEL SETTING INDIVIDUALE
Psicoterapia - Documenti e Comunicati



Accesso alla psicoterapia.
Lettera aperta al professor Luigi Cancrini


Maurizio Mottola


Ripubblicato su Psychomedia da "Agenzia Radicale"


Gentilissimo collega,
abbiamo avuto modo di incontrarci all'audizione del 20 giugno 2007, alla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, sul tema delle Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia. In tale occasione ho rappresentato -insieme con altro collega e su delega del presidente- la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).
I rapporti tra medici e psicologi, dopo la sentenza n. 4483/2007 del 23 agosto 2007 della sezione sesta del Consiglio di Stato che esclude i medici dall'accesso alla specializzazione universitaria in psicologia clinica, riservandola ai soli psicologi, sono ad un punto critico. In quanto medici, anche se disponibili al confronto, non possiamo non prendere atto di un continuo arrembaggio alla nostra professione, che è soggetta ad una continua e pervicace erosione.
Nessuno mette in discussione che i colleghi psicologi effettuino la psicoterapia (mentre gli psicologi mettono in discussione che i medici pratichino la psicologia clinica) e però prescrivere la psicoterapia è un atto medico, in quanto presuppone una diagnosi differenziale e non una mera diagnosi psicologica (comma 1 della legge 54 del 1989: "La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità").
Infatti il comma 2 dell'art. 3 della legge 54 del 1989 afferma: "Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica": dunque un cittadino ad esempio affetto da impotenza che si rechi dallo psicologo quale garanzia ha che gli si diagnostichi che il suo disturbo non abbia una causa organica, se dapprima la metodologia ed i relativi accertamenti di laboratorio inerenti una diagnosi differenziale non abbiano escluso la causa organica ?
In tutti i paesi europei è il medico che garantisce la diagnosi differenziale, per cui laddove il testo unificato Disposizione per l'accesso alla psicoterapia della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati prevede che a prescrivere la psicoterapia sia oltre il medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria o in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica anche uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica, gli attribuisce una prerogativa che invece contrasta con il comma 2 dell'art. 3 della legge 56 del 1989, che per l'appunto afferma: "Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica".
Dunque lo psicologo effettua la psicoterapia, ma non può prescriverla, in quanto per farlo dovrebbe effettuare una diagnosi differenziale che è di competenza del medico. Negli altri paesi europei gli psicologi accettano deontologicamente e metodologicamente che sia il medico ad effettuare la diagnosi differenziale: quali ragionamenti invece sostengono in Italia la prerogativa della diagnosi differenziale anche da parte degli psicologi, visto che contrasta con il succitato comma 2 dell'art. 3 della legge 56 del 1989 ? Dunque solo ai medici la prescrizione ed invece ai medici ed agli psicologi l'effettuazione della psicoterapia. Conferire agli psicologi la prerogativa di prescrivere la psicoterapia sarebbe come attribuire ai biologi la prerogativa di prescrivere gli esami di laboratorio, laddove invece li possono solo effettuare.
Infine il comma 3 dell'art. 5 del testo unificato ("Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate anche dagli psicoterapeuti convenzionati") è una chiara erosione della competenza medica e contrasta con evidenza con il comma 2 dell'art. 3 della legge 56 del 1989 ("Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica").
Occorre dunque rivedere l'impostazione del comma 2 dell'art. 2 e del comma 3 dell'art. 5 del testo unificato Disposizione per l'accesso alla psicoterapia della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati (di cui lei è il relatore) su chi possa prescrivere la psicoterapia e su chi possa rilasciare certificazioni, per non violare l'ambito professionale dei medici, già normativamente stabilito: no dunque all'erosione della professione medica.

Con cordialità
Maurizio Mottola




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