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PROPOSTA DI LEGGE n 844 d'iniziativa del deputato CENTO
(Gruppo Misto Il Girasole) in tema di tutela della salute mentale


XIV LEGISLATURA

Modifiche alla legge 13 maggio 1978, n. 180,
concernente accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori,
e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente istituzione del Servizio sanitario nazionale,
in tema di tutela della salute mentale

Presentata il 14 giugno 2001



PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Dipartimento per la salute mentale delle aziende sanitarie locali).


1. Il primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano su base dipartimentale i servizi di assistenza psichiatrica.

Gli interventi per la tutela della salute mentale sono svolti dai servizi unici di psichiatria, di neuropsichiatria infantile e di psicologia, istituiti presso ogni azienda sanitaria locale. Tali servizi sono coordinati tra loro, con il servizio sociale del dipartimento per la salute mentale delle aziende sanitarie locali e con gli altri che siano ritenuti necessari. L'organizzazione dipartimentale deve prevedere la costituzione di due gruppi interdisciplinari ed unici per l'intera azienda sanitaria locale, dei quali uno per la popolazione adulta ed un altro per la popolazione infantile, integrati tra loro per garantire la continuità negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, relativi alle malattie mentali, nel passaggio dall'età infantile all'adolescenza ed all'età adulta".


2. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dai servizi e dai dipartimenti di cui ai commi primo e secondo".

3. I dipartimenti per la salute mentale di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.

(Presidio per il ricovero psichiatrico della popolazione adulta).


1. Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:

"Le regioni devono istituire, nel territorio di competenza del dipartimento per la salute mentale, comunità socio-terapeutiche per il trattamento sanitario, volontario ed obbligatorio, dei pazienti le cui relazioni con l'ambiente familiare e sociale appaiano gravemente compromesse in conseguenza della patologia, al fine di promuovere il superamento della malattia e la piena riabilitazione mediante la partecipazione e la corresponsabilizzazione del paziente stesso alla vita della comunità, nonché una progressiva riduzione del ricovero a tempo parziale.

La responsabilità della comunità socio-terapeutica è affidata dal dipartimento per la salute mentale ad un medico psichiatra, che abbia acquisito il riconoscimento di formatore secondo quanto previsto all'articolo 34-bis.

La comunità socio-terapeutica deve essere organizzata per ospitare un numero di pazienti compreso tra i quindici e i venti in funzione della popolazione servita dal dipartimento per la salute mentale.

La comunità socio-terapeutica, quale servizio psichiatrico, deve operare in strutture rispondenti alle specifiche esigenze della malattia mentale; in particolare si devono assicurare ambienti che garantiscano il rispetto della dignità umana e la possibilità per i pazienti di organizzare autonomamente la propria quotidianità e di ottenere e custodire oggetti personali.

I piani sanitari regionali devono prevedere, per l'istituzione della comunità socio-terapeutica, l'utilizzazione prioritaria di tutte le strutture edilizie sanitarie e socio-assistenziali adatte allo scopo presenti nelle aziende sanitarie interessate".


Art. 3.

(Presìdi del dipartimento).


1. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n.833, è sostituito dai seguenti:

"I presìdi utilizzati dai servizi di psichiatria, di neuropsichiatria infantile e di psicologia, sono quelli delle aziende sanitarie localia livello distrettuale, i poliambulatori, gli ospedali generali e le comunità socio-terapeutiche secondo quanto previsto dal presente articolo.

Il servizio di psichiatria delle aziende sanitarie locali assicura lenecessarie competenze negli ospedali generali: è vietata in ognicaso l'istituzione di divisioni o sezioni psichiatriche, nonché diservizi psichiatrici ospedalieri autonomi.

Le aziende sanitarie locali devono organizzare, anche attraverso convenzioni private, un servizio di assistenza domiciliare in grado anche di aiutare le famiglie che ospitano parenti o congiunti affetti da patologie psichiatriche.

Il servizio di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie locali risiede nell'ospedale generale, con posti letto tecnici di appoggio, in numero da cinque a dieci, nei reparti di pediatria, e svolge la propria attività nelle strutture e nei presìdi del dipartimento materno infantile, nel quale è obbligatoriamente integrato".


Art. 4.

(Formazione del personale).


1. Dopo l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 34-bis. - (Albo nazionale dei formatori)- 1. Il Ministro della sanità istituisce, con proprio decreto, l'albo nazionale dei formatori, al quale possono accedere coloro che dimostrano di possedere i requisiti specifici ottenuti attraverso esperienze documentabili.

2. Le regioni, per l'attuazione dei programmi di formazione previsti nei piani sanitari regionali, identificano le istituzioni pubblichee private che hanno svolto attività formativa specifica nell'ultimo quinquennio".


2. L'istituzione dell'albo nazionale dei formatori e i provvedimenti delle regioni di cui all'articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono essere attuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 5.

(Corsi di aggiornamento).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto disposto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, organizzano corsi di aggiornamento per il personale medico ed infermieristico operante nelle strutture psichiatriche al fine di consentire ad ogni operatore la frequenza di almeno un corso ogni due anni.

2. Al fine di cui al comma 1 sono autorizzati accordi, convenzioni con università o con istituti specializzati pubblici o privati operanti nel settore della psichiatria o della psicologia da almeno cinque anni.


Art. 6.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180, è abrogato.


Art. 7.

(Trattamento sanitario presso la comunità socio-terapeutica).

1. Nei commi primo e secondo dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella rubrica e nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1978, n. 180, le parole: "trattamento sanitario obbligatorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trattamento sanitario presso la comunità socio-terapeutica".




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