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Scuola e Istruzione



Documento Ufficiale della Società Psicoanalitica Italiana
sul ddl 2967, inviato al Senato, alla commissione Salvato



Società Psicoanalitica Italiana Il Presidente
via cardano, 74 27100 pavia

Oggetto: Reazioni della SPI al ddl 2967

29.04.1998

La Società Psicoanalitica Italiana fa propri la perplessità e l'allarme di molti suoi soci, psicologi e psichiatri, circa i contenuti tecnici e operativi del ddl 2967 di iniziativa della Sen. Salvato. Sente pertanto il dovere di esprimere le seguenti osservazioni critiche.

Le considerazioni e le preoccupazioni poste a premessa del ddl 2967 proposto dalla sen. Salvato potrebbero essere condivisibili, come accade facilmente quando ci si limita a valutazioni di principio e generiche. La traduzione operativa che il ddl esprime produce al contrario un allarmata inquietudine e impone una decisa valutazione critica negativa.

Tutta la proposta del ddl è impostata infatti nel senso di prevedere una sorta d'intervento d'ufficio dello psicologo nell'ambiente scolastico e, peggio ancora, nella sfera psichica personale del singolo studente.
L'impostazione adottata dal ddl si configura come intrusione autoritaria e manipolatoria, ingenuamente tecnocratica.

Tale impostazione viene esplicitamente dichiarata nel ddl come suo punto qualificante al comma 1 dell'art. 2: "lo psicologo instaura con l'alunno un rapporto professionale individuale"; &egrave; ribadita al punto b del comma 1 art.3, che impone "un rapporto individuale con ogni allievo". Tale logica risulta implicitamente (ma forse perci&ograve; ancora pi&ugrave; efficacemente) confermata da alcune "scelte" (o distrazioni) lessicali: come quella che, in apertura, all' art. 1 "riduce" lo stato di studente a quello di "minore"; o come quella risultante dalla formulazione del comma 2 dell'art. 2: "lo psicologo ... al pari degli altri insegnanti ...".

Da questa impostazione deriva una sovrapposizione confusiva e tecnicamente contraddittoria tra funzioni di consulenza, prevenzione, cura, collaborazione e persino valutazione scolastica, che confluirebbero di fatto nell'unica funzione di controllo sociale dello studente, rendendo nello stesso tempo inaccettabile e impraticabile il "disegno" del ddl in questione. Per fare qualche esempio: lo psicologo pu&ograve; "convocare" i genitori (art. 4); la famiglia può chiedere "in ogni momento"
"l'intervento" dello psicologo nei confronti dell'"interessato" (sic!).

In conclusione: il disegno di questa legge andrebbe radicalmente trasformato, valorizzando il "soggetto" studente in luogo del "soggetto" psicologo; sostituendo al concetto di intervento quello di servizio, al progetto di un'attività dello psicologo entro la scuola quello di una disponibilità ben differenziata dall'apparato scolastico.

Per l'Esecutivo della Società Psicoanalitica Italiana

Il Presidente
Prof. Fausto Petrella


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