PM - HOME PAGE ITALIANA TESI

PM-TP
PSYCHOMEDIA
Tesi

Tesi di Laurea di Laila Fantoni

Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico

Capitolo II - Dalla rivelazione all'accertamento: testimonianza verbale del minore

6. La perizia sull'attendibilità del minore testimone



In deroga a quanto stabilito nell'art. 220 c.p.p. che vieta la cosiddetta "perizia psicologica", è stato ampiamente accolto dalla giurisprudenza il principio del controllo peritale sull'attendibilità di un testimone, anche in assenza di condizioni patologiche psichiche. In particolare, il problema si presenta in tutta la sua complessità e delicatezza nei casi di minori sessualmente abusati.
L'art. 196 c.p.p. (capacità di testimoniare) stabilisce che, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, il giudice può disporre gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge quando sia necessario verificare «l'idoneità fisica e mentale del testimone a rendere testimonianza».
Il legislatore tiene distinta la valutazione della capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.) dalla valutazione della credibilità del testimone (art. 236 c.p.p. comma 2) (71). Per quanto riguarda in particolare il minorenne, il legislatore ha previsto una procedura del tutto particolare (art. 498 c.p.p. comma 4).
I problemi più difficili da affrontare sono due: quello dell'accertamento della verità processuale e quello della valutazione della credibilità clinica. Si tratta di due concetti che spesso vengono tra di loro confusi. Le difficoltà nascono proprio quando si deve accertare la verità in casi in cui i soli dati riguardanti il fatto derivano dalle dichiarazioni di minori, poco confortati da altre fonti di prova (ad esempio le dichiarazioni di terzi neutrali, i dati obiettivi, le ammissioni da parte dello stesso abusante) (72). In casi simili, dove vi è carenza o assenza di prove obiettive, vi è il rischio che il perito e/o il magistrato traducano la verità clinica in verità processuale e, sulla base dei dati offerti dalla clinica, costruiscano precise responsabilità penali (del tipo "se il minore è attendibile, significa che ha detto la verità") oppure possono cercare legittimazione tecnica ad una verità processuale indiziaria attraverso la formulazione di quesiti del tipo: «verifichi il consulente (o il perito) se il minore manifesta anomalie o disturbi della sfera della sessualità e dell'affettività che possono trovare origine o spiegazione nella presunta violenza». In questi casi una risposta positiva equivale a dire che il minore è stato violentato (73).
L'unico quesito proponibile dal magistrato al perito in maniera corretta è il seguente: «delinei il perito il tipo di rapporto che A.B. ha con la realtà e il suo grado di sviluppo intellettivo. Accerti se sono presenti disturbi della sfera cognitiva e/o affettiva che interferiscano con la percezione del reale o con la capacità di ricordarlo e riferirlo a terzi».
L'accertamento della verità processuale è dunque compito di esclusiva pertinenza del magistrato che, attraverso l'acquisizione delle prove (interrogatori, sopralluoghi, testimonianze, perizie, confessioni, ricostruzioni del fatto, ecc.), si prefigge lo scopo di ricostruire il fatto-reato con tutti i suoi momenti costitutivi e di attribuire le singole e specifiche responsabilità individuali.
La valutazione della credibilità clinica è il risultato di un'indagine psicologico-psichiatrica che il magistrato utilizza come strumento complementare per conoscere lo sviluppo intellettivo del minore (74).
L'idoneità a testimoniare da parte del minore non è legata all'età anagrafica: tale affermazione è confermata dalla normativa e dalle prassi conosciute anche a livello internazionale. La stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989 ribadisce all'art. 12 «l'opportunità e il diritto del minore ad essere ascoltato in tutti i procedimenti penali e civili che lo vedono coinvolto», anche se la Convenzione allo stesso articolo afferma che però «alle opinioni del bambino debba essere dato il giusto peso in relazione all'età e maturità» (75).
La Corte di Cassazione (76) ha, infatti, precisato che «le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò l'affermazione di responsabilità dell'imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede».
Spetta infatti al giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale, valutare la credibilità di deposizioni di testimoni minorenni. In particolare: «Spetta al giudice di merito l'opportuno discernimento tra ciò che è frutto di ricordi reali e ciò che è frutto di fantasia o semplicemente di ricordi confusi. Ma quando il giudice riesca a vagliare, con un congruo esame, la validità di tali testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche ed obiettive per cui le ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in sede di legittimità» (77).
L'attendibilità implica la valutazione di due decisioni: quella funzionale, intendendo con questa il possesso da parte del minore delle principali competenze psichiche (quali le percezioni e la memoria), e quella motivazionale, volendo indicare la possibile presenza di elementi esterni che possano aver influenzato il resoconto dei fatti.
La minore età comporta la possibile confusione dei due livelli funzionale e motivazionale e, così, può risultare particolarmente utile per il magistrato l'ausilio di un esperto per la valutazione dell'attendibilità della testimonianza (78).
Essere attendibile, dunque, significa che la persona interrogata può offrire una versione dei fatti obiettiva, concreta, precisa, realistica al punto che il magistrato può basarsi anche su questa coma fonte di prova. Ma occorre ricordare che attendibile non vuol dire veritiero, così come non attendibile non significa non veritiero.
Nel caso in cui la persona interrogata non sia attendibile, il magistrato dovrà prescindere dalle dichiarazioni del soggetto e pervenire al proprio convincimento attraverso accertamenti "esterni" al soggetto stesso, da cui trarre la certezza della veridicità dei fatti raccontati dalla persona non attendibile.
La verità che deve essere valutata non è né quella storica, né quella processuale, bensì quella clinica, cioè l'insieme di dati anamnestici, clinici, strumentali e di sussidio diagnostico necessari per rispondere ai quesiti posti dal magistrato (79). L'esperto, dunque, non potrà esprimersi sulla certezza degli eventi, ma dovrà fornire al magistrato gli elementi probatori raccolti.


PM - HOME PAGE ITALIANA TESI