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12 Febbbraio 1999

Date:         Fri, 12 Feb 1999 18:13:17 +0100
Sender: Psychomedia Salute Mentale e Comunicazione
              <PM-SMC@LISTSERVER.SICAP.IT>
From: "M@rco Longo" <m.longo@FLASHNET.IT>
Subject:      [PM-SMC] Dal Senato: Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
 

Il 9 febbraio 1999 il Senato della Repubblica ha approvato in via
definitiva il disegno di legge n. 2756 "Disposizioni per il Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi
per le tossicodipendenze".

Pensando che possa interessare molti colleghi, reinvio anche su PM-SMC un
messaggio distribuito dalla lista DIPENDENZE contenente il testo, ora
diventato quindi finalmente Legge dello Stato, che non e' ancora stato
promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

        M@rco longo

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At 8:14 12-02-1999, Guido Giannotti wrote:

"Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e
in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze"
 

Art. 1.
(Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato "testo unico
sulle tossicodipendenze", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sono soppresse le parole: ", anche con l'eventuale apporto di
esperti,";

b) il comma 7 é sostituito dal seguente:
" 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali é istituito un Osservatorio permanente che verifica
l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del
comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio
decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da
assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma
2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente";

c) al comma 8, lettera a) , sono aggiunte, in fine, le parole: "e sul
rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope";

d) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "risultati conseguiti," sono
inserite le seguenti: "in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone,";

e) il comma 13 é sostituito dal seguente:
" 13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi
di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate
nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei
ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina,
con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle
Amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare
sul territorio nazionale";

f) il comma 14 é abrogato. 

g) L'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze é sostituito dal
seguente:
"Art. 127. - (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1.
Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata
al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse
destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni
del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai
sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che
documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
 

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
al comma 1 é ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle
sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del
numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base
dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1,
comma 7.
 

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) , della legge
8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni
progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze
e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo
nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna
regione.
 

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative
degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo,
stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle
domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono
i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono
strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con
particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad
inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli
interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini
previsti dall'articolo 131.
 

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1
é destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e
coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e
giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del
presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio
nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
 

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui
al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste
dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
 

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132,
sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del
danno purché finalizzati al recupero psicofisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi
di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli
interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche
sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti
scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel
settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.
 

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere
la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II
di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai
servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i
dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva
finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi
riabilitativi.
 

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà
sociale, promuove, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
 

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno
finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno
contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse
assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni
indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, é istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione
presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri designato dal Ministro per la
solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale,
sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione.
All'ufficio di segreteria della commissione é preposto un funzionario della
carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200
milioni annue.
 

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione amministrativa delle
decisioni del Comitato é coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita
conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo decreto".
 

13. L'articolo 131 del testo unico sulle tossicodipendenze é sostituito dal
seguente:
"Art. 131. - (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro per la solidarietà
sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni,
presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui
dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie
e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché
sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e
recupero dei tossicodipendenti".
 

14. L'articolo 132 del testo unico sulle tossicodipendenze é sostituito dal
seguente:
"Art. 132. - (Consulta degli esperti e degli operatori sociali). - 1. Presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali é istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta é nominata con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei
servizi pubblici e del privato sociale ed é convocata periodicamente dallo
stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al
fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire
400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'articolo 127".
 
 

Art. 2.
(Disposizioni sul personale)
 

1. Ai fini della direzione delle attività dei Servizi per le
tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai sensi
del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre
1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di secondo livello istituiti
sono conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per
titoli, riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, già eserciti tali funzioni, ovvero che abbia
esercitato tali funzioni alle condizioni previste dal presente comma nel
periodo compreso tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della
presente legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti
organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti
previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, e che abbia prestato la propria attività
presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio sanitario nazionale,
comunque operanti nel settore delle tossicodipendenze, per almeno sei anni
con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera
professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.
 

2. Ai fini della direzione delle attività dei SERT a media e a bassa utenza
i posti di dirigente di primo livello istituiti sono conferiti entro il 31
dicembre 1999 mediante concorsi interni per titoli riservati al personale di
ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già eserciti
tali funzioni, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti
organi dell'azienda unità sanitaria locale, in possesso dei requisiti
previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo livello
nel profilo professionale di appartenenza e che abbia prestato la propria
attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni con rapporto di impiego o mediante contratti di prestazione d'opera
professionale, per almeno ventiquattro ore settimanali.
 

3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990,
n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per
titoli ai quali é ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i
SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo
1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno
un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.
 

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti
nell'organico dei SERT in attuazione del regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle
vigenti disposizioni in materia, é attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel
settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope.
 

5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di permanere in
servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni dalla data del
conferimento dell'incarico.
 

6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitano da almeno due anni funzioni e attività di tipo professionale
all'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico
sulle tossicodipendenze, possono continuare a svolgere tali attività, nel
rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sul lavoro
vigenti, a condizione che risultino in possesso dell'attestato di frequenza
di appositi corsi di formazione professionale, da avviare secondo le
modalità definite dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano altresì ai soggetti che operano, in qualità di volontari,
presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo unico
sulle tossicodipendenze, purché prestino la loro attività a tempo pieno e a
condizione che dimostrino di non svolgere attività retribuite o
remunerative.
 
 

Art. 3.
(Modifiche alla legge n. 86 del 1997 e al decreto-legge n. 438 del 1997)
 

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la
parola: "1998" é sostituita dalla seguente: "2000".
 

2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da:
"le cui risultanze vengono riassunte e coordinate" fino alla fine del comma
sono soppresse.
 

3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, é sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - 1. Le disponibilità assegnate all'unità previsionale di base
12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, non ancora impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario
1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario
successivo".
 
 

Art. 4.
(Disposizioni finali)
 

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale, sono definiti i requisiti soggettivi, funzionali, del
personale, organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle
attività sanitarie e sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli
articoli 115 e 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine
dell'iscrizione agli albi previsti dal medesimo articolo 116 e
dell'applicazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di
intesa di cui al presente comma é adottato nel rispetto dei seguenti
principi:

a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una retta-base
minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che può essere integrata
dalle regioni e dagli enti locali;

b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il lavoro dei
SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare la verifica dei
risultati e la valutazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo;

c) riconoscimento del carattere integrato sociosanitario delle terapie,
dell'intervento socio-riabilitativo e dell'attività di prevenzione svolti
dagli enti ausiliari;

d) predisposizione di profili professionali adeguati alla specificità
dell'azione di recupero e riabilitazione dalle tossicodipendenze.
 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni previste
dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere efficacia l'atto di
intesa tra lo Stato e le regioni per la definizione di criteri e modalità
uniformi per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono strutture per
la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli
albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8
marzo 1993, nonché l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, riguardante le
strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per i
tossicodipendenti.
 

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, provvede alla revisione del decreto di cui
all'articolo 118 del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine della
rideterminazione dell'organico dei SERT.
 

4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento previsto
dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle tossicodipendenze, come
sostituito dall'articolo 1, comma 2, é emanato entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri
seguiti per il finanziamento dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai
fini della determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento
dei progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a) , del
testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze, come
sostituito dall'articolo 1, comma 2, é adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
 

6. Le somme affluite alle unità previsionali di base 31.2.1 e 31.2.2 dello
stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate
all'unità previsionale di base 12.1.3.1, denominata "Fondo per le politiche
sociali", dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri per il finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle
tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente
legge.
 

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
 

Guido Giannotti
Counselor

via Capannaccia, 5
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Marco Longo, M.D. - Specialist in Clinical Psychology
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