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Coordinamento Psicopedagogisti-Psicologi iscritti all'Ordine della Regione Lazio

DALLO PSICOPEDAGOGISTA ALLO PSICOLOGO DELL'EDUCAZIONE

M. Benedetto - S. Brizi - R. Ceccarelli - T. Di Bonito - B. Iellamo - P. Marinelli - M. Matteini - G. Morelli - L. Pace (*)




1. UNO SGUARDO ALLA LEGISLAZIONE

di Teresa Di Bonito
Beatrice Iellamo
Giuseppina Morelli

 

1.1. Lo psicopedagogista, una figura di sistema

Il progressivo aggiornamento dei sistemi istituzionali in rapporto alle mutanti esigenze sociali ha fatto registrare l'introduzione negli ordinamenti scolastici della figura dell'operatore psicopedagogico fin dal 1978, da quando cioè è andata via via maturando nella scuola dell'obbligo l'esigenza di fruire di insegnanti sempre più qualificati professionalmente, così da essere in grado di rispondere ai diversi bisogni cognitivi, relazionali e psicologici di ogni alunno.

La figura dello psicopedagogista quale docente comandato a svolgere il servizio psicopedagogico nasce dunque nel 1978 con la Circolare Ministeriale n¡167/78, che individua e regolamenta le funzioni da assolvere:

- all'interno della scuola:

a) collaborazione con gli insegnanti per interventi relativi alla componente psicologica dell'azione educativa ed ai fenomeni di disadattamento scolastico;

b) collaborazione alla programmazione delle iniziative per l'attività educativa individualizzata;

- all'esterno della scuola :

c) collaborazione con gli specialisti delle strutture socio-sanitarie e riabilitative del territorio, per assicurare il necessario coordinamento degli interventi, al fine di assecondare il processo di integrazione scolastica degli handicappati;

d) collaborazione con i servizi di orientamento e di prevenzione esistenti sul territorio.

Nell'anno successivo viene emanata una seconda direttiva, la C.M. n° 158/79, che ridefinisce le funzioni dello psicopedagogista nei seguenti termini:

a) collaborazione con gli insegnanti per interventi relativi alla componente psicopedagogica dell'azione educativa, con particolare riferimento alla programmazione della stessa;

b) collaborazione con gli insegnanti per interventi relativi ai fenomeni di disadattamento scolastico e per l'attività educativa individualizzata,

c) partecipazione a titolo consultivo ai vari Consigli di Classe, Interclasse e Collegi dei Docenti;

d) collaborazione con gli insegnanti nel rapporto con gli specialisti delle strutture assistenziali e sanitarie del territorio.

La figura dello psicopedagogista nasce per colmare il vuoto creatosi con la scomparsa delle equipés medico-socio-psicopedagogiche operanti nella scuola, in quanto la legge istitutiva del S.S.N. aveva sancito il principio che l'istituzione scolastica dovesse essere solo luogo di educazione e formazione ed in alcun modo di terapia, compito questo delegato alle U.SS.LL. (le attuali A.S.L.).

Sempre negli anni '70 si assiste alla scomparsa delle classi differenziali, col conseguente inserimento degli alunni portatori di handicap nelle classi di tipo comune. La concomitanza di tali fattori determina nel tempo l'esigenza che nella scuola sia presente un operatore specialista in psico pedagogia, che aiuti i docenti a comprendere e ad attuare i necessari cambiamenti in via di svolgimento.

La necessità di tale figura viene ribadita successivamente con l'art. 14 della Legge 270/82, che menziona esplicitamente l'attività psico-pedagogica, condizionandone però l'utilizzazione sia alla specifica richiesta formulata dal Collegio dei Docenti, sia alla presenza di personale in esubero nella graduatoria provinciale della dotazione organica .

Con l'Ordinanza Ministeriale n° 282/89, nell'intento di qualificare l'intero sistema scolastico di base e di esaltarne i valori formativi e culturali, viene sancita la qualifica professionale dell'operatore psicopedagogico e richiesta la formazione di una relativa graduatoria provinciale, la cui attuazione è stata evasa in molte province italiane.

Anche la legge quadro che regolamenta l'inserimento degli alunni portatori di handicap (Legge 104/92) prevede, all'art. 12, la necessaria presenza dell'operatore psicopedagogico per la definizione del profilo dinamico-funzionale e per la stesura del piano di lavoro personalizzato; in realtà nella stragrande maggioranza delle scuole italiane ove sono inseriti gli alunni portatori di handicaps non hanno mai operato dei docenti psicopedagogisti.

Per quanto concerne i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività psico-pedagogiche, essi variano da circolare a circolare, ma la laurea in psicologia è uno degli elementi costantemente richiesti. Il personale utilizzato nel corso di questi anni per svolgere tale compito è stato inizialmente formato dallo Stato a proprie spese, attraverso numerosi corsi e seminari curati dall'IRRSAE e da cattedre universitarie, quali quelle di Neuropsichiatria Infantile e di Psicopedagogia dell'Università La Sapienza di Roma.

L'attività psico-pedagogica, pur essendo stata definita dallo Stato con precise leggi e normative, ha subìto un iter discontinuo per quanto riguarda la sua applicazione, in quanto sempre subordinata alla presenza di personale docente soprannumerario nei diversi ordini di scuola.

L'importanza della presenza di una figura professionale analoga a quella dello psicopedagogista è confermata dai Disegni di Legge già presentati da diverse forze politiche italiane, che prevedono l'inserimento stabile dello psicologo scolastico nelle strutture di ogni ordine e grado.

 

1.2. Ruolo e funzioni dello psicopedagogista

Nelle seguenti tavole sinottiche vengono messi a confronto le disposizioni emanate attraverso le Circolari Ministeriali - che hanno regolamentato sinora l'attività psico-pedagogica - con i Disegni di Legge presentati e con le proposte formulate dall'Ordine Nazionale degli Psicologi e dall'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio - che definiscono in modo analitico i compiti dello psicologo dell'educazione(1)

Nelle tavole sinottiche viene inoltre presentato, in modo sintetico e comparativo, il piano di lavoro attuato nel corso di questi anni dagli psicopedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado. La descrizione analitica delle attività che hanno caratterizzato il ruolo professionale dello psicopedagogista, comparata a quanto auspicato dai diversi Disegni di Legge, permette la visualizzazione, connotandola, di ciò che dovrebbe essere il futuro profilo professionale dello psicologo dell'educazione.

 

1.3. Le attività nei confronti dei singoli soggetti cointeressati

Gli ambiti di intervento presi in esame nella prima tavola si riferiscono alle molteplici attività espletate dallo psicologo scolastico nei riguardi di docenti, alunni e genitori (Tavola sinottica n°1 e n°1 bis pp. 20-21 ).

Nello specifico tutte le normative presentate sottolineano l'aspetto della consulenza ai docenti, soprattutto per quanto concerne gli interventi educativi e didattici verso gli alunni in difficoltà.

L'aspetto innovativo dei Disegni di Legge è offerto dall'enorme rilevanza attribuita alle informazioni circa taluni aspetti fondamentali della psicologia e della psicopatologia dell'età evolutiva, con particolare attenzione ai rapporti relazionali e comunicativi che si stabiliscono all'interno della famiglia e in ambito scolastico, interventi questi che risultano peraltro già essere stati attuati dagli psicopedagogisti che finora hanno operato nella scuola.

Questi stessi psicopedagogisti, grazie alla loro duplice competenza di docenti-psicologi, hanno potuto scegliere di connotare i propri interventi secondo un'ottica prettamente psicologica, attribuendo la necessaria rilevanza - nell'interazione con gli alunni, nella collaborazione con i docenti e nella consulenza ai genitori - agli aspetti affettivo-relazionali propri delle dinamiche duali e gruppali.

 

1.4. Il "ruolo" in rapporto agli organi collegiali

La seconda tavola si riferisce ai rapporti dello psicopedagogista con gli Organi Collegiali della scuola ( Tavola sinottica n°2 e n°2 bis pp. 22-23 ).

Tale attività, ben sottolineata e strutturata nelle disposizioni ministeriali(2), nonché nei Disegni di Legge dei Senatori De Luca, Salvato, Monticone e Rescaglio, risulta essere totalmente assente negli altri Disegni di Legge presentati e qui presi in esame.

Ma la figura dello psicologo scolastico nell'ambito degli Organi Collegiali resta fondamentale, non soltanto quale elemento di raccordo tra i diversi operatori scolastici - in quanto esperto facilitatore della comunicazione e mediatore dei processi relazionali - ma soprattutto quale elemento propulsore di progetti sperimentali innovativi, sia finalizzati alla prevenzione del disagio psicologico e della dispersione scolastica, sia atti a fornire gli strumenti più idonei perché si evidenzino le risorse dei singoli, al fine di un creativo e produttivo inserimento di ogni alunno nel tessuto sociale, così da realizzare al meglio gli obiettivi educativi e culturali propri della scuola.

 

1.5. Le funzioni "esterne" di rapporti con le strutture territoriali

Nell'ambito dei rapporti con le strutture socio-sanitarie del territorio, i docenti psicologi hanno sempre svolto la funzione di trait-d'union fra la scuola e gli specialisti delle A.S.L., progettando insieme e realizzando interventi terapeutici e psicopedagogici, che garantissero l'integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap o portatori di un disagio psichico e l'eliminazione o perlomeno la riduzione delle situazioni di emarginazione (Tavola sinottica n°3 e n°3 bis pp. 24-25).

Ancora, la doppia veste di docenti e di psicologi ha loro consentito da un canto di conoscere i reali bisogni culturali e professionali dei docenti nell'attuazione del loro compito formativo, dall'altro di tradurre il linguaggio specialistico dello psicologo clinico in termini di operatività didattica.

Inoltre la collaborazione con i servizi socio-sanitari ha sempre sotteso l'attività di screening, di individuazione dei soggetti a rischio e di sensibilizzazione delle loro famiglie, così da costituire un filtro diagnostico difficilmente realizzabile in modo capillare nelle scuole ove non operi, o non abbia mai operato, il docente psicologo o lo psicologo scolastico.

 

DISCUSSIONE

La figura dello psicopedagogista - come quella del futuro psicologo dell'educazione -in qualità di insegnante esperto nonché di informatore, consulente, promotore e coordinatore degli interventi dei docenti e di altri specialisti del settore, non può essere confusa con figure di similare denominazione, aventi aree di intervento e competenze professionali ben diverse (quali ad esempio lo psicologo delle A.S.L.).

L'excursus storico del ruolo dello psicopedagogista sintetizzato in queste pagine, evidenzia come tale figura abbia contribuito in maniera determinante a modificare dall'interno della struttura l'approccio nei confronti del disagio scolastico, non più unicamente oggettivato nella persona dell'alunno, ma espressione di un contesto familiare e scolastico non favorevole all'adeguato sviluppo formativo dei singoli individui.

Inoltre la progettualità e le sperimentazioni realizzate attraverso l'operato dello psicopedagogista hanno reso possibile una diversa organizzazione scolastica, maggiormente finalizzata alla prevenzione delle diverse forme del disagio e al potenziamento del benessere dell'intera collettività: alunni, docenti e genitori.

Naturalmente la discontinuità degli incarichi affidati agli psicopedagogisti - subordinati alla presenza di personale docente soprannumerario nella dotazione organica provinciale - ha, in molti casi, ostacolato il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi sopra indicati; pertanto alla luce di quanto già attuato anche a livello europeo, si delinea una futura figura di psicologo scolastico che, per essere efficiente ed efficace dovrà veder garantita a livello contrattuale la propria presenza pluriennale nella medesima istituzione scolastica.

I piani di intervento attuati dagli psicopedagogisti, quasi sempre comparabili fra loro, costituiscono un elemento fondante nella costruzione del pensiero della psicologia dell'educazione e forniscono concrete indicazioni operative per l'attuazione della futura funzione di psicologo dell'educazione.

Grazie alla comune formazione psicologica, i docenti psicologi che hanno operato in tutti questi anni sono riusciti a progettare e a realizzare delle attività e delle modalità di intervento che, anche se solo sottese dalle Circolari Ministeriali emanate, troviamo evidenziate in tutti i Disegni di Legge finora presentati al Parlamento Italiano.



(1)C.M. 167/78; C.M. 158/79; Disegno di Legge Senatori Scopelliti e Pera (n. 2888 del 18/11/97; Disegno di Legge Senatrice Salvato (n. 2967 del 18/12/97); Disegno di Legge Senatore De Luca (n. 3345 dell'11/6/98); Disegno di Legge Senatori Lo Curzio, Elia, Mazzuca Poggiolini, Lavagnini, Giaretta, Robol, Montagnino, Follieri, Polidoro, Veraldi, Pinto, Monticone, Rescaglio ( n. 3620 del 4/11/98); Disegno di Legge Senatori Monticone e Rescaglio (n. 3866/99);Proposta dell'Ordine Nazionale degli Psicologi (Gruppo di lavoro "Ordine Nazionale degli Psicologi" - SIPEF -AIP, 1998); Proposta dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio (Linee guida per la definizione di un piano di sperimentazione della funzione psicologica in ambito scolastico, 1999).

(2)CC. MM. n° 167/78, n° 158/79 e n° 282/89; art. 14 Legge 270/82.


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