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PSYCHOMEDIA
TERAPIA NEL SETTING INDIVIDUALE
Psicoterapia - Documenti e Comunicati



Audizioni sulle proposte di legge sulla psicoterapia

Maurizio Mottola


Ripubblicato su Psychomedia da "Agenzia Radicale"


Mercoledì 20 giugno 2007 si sono svolte presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati audizioni sulle proposte di legge "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia". Tra gli altri sono stati auditi, in rappresentanza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e su delega del presidente della stessa, Agostino Sussarellu e Maurizio Mottola. Ecco ampi stralci della loro relazione:
" (...) La psicoterapia è branca di specializzazione la quale -a differenza delle altre (psichiatria, neurologia, neuropsichiatria infantile, eccetera) che sono di esclusiva competenza delle università- è invece prevalentemente gestita da istituzioni private (vagliate ed autorizzate dal Ministero dell'Università e della Ricerca) ed il cui accesso è consentito a medici e psicologi. (...)
Per quanto concerne il benessere mentale, nella nostra società vi è un forte aumento della richiesta di prestazioni psicoterapiche che non trova risposte all'interno del SSN. I cittadini devono essere liberi di scegliere a chi rivolgersi per essere curati, ma per quanto riguarda la Psicoterapia l'offerta pubblica è scarsissima e l'utente deve rivolgersi forzatamente al privato.
La situazione attualmente presente nel nostro Paese porta ad un paradosso, infatti a fronte del fatto che il disagio sociale è maggiormente presente nelle fasce più povere della popolazione, queste vengono di fatto escluse da un trattamento che, essendo nella quasi totalità offerto dai privati, risulta talmente costoso da essere disponibile solo per le fasce agiate dei cittadini.
La FNOMCeO rileva che il problema dell'accesso alla psicoterapia appare di estremo rilievo e a tal proposito, condividendo nelle linee generali il merito complessivo delle proposte di legge, formula le seguenti osservazioni. La Psicoterapia non può rimanere regolamentata da un unico articolo di legge, precisamente l'art. 3 della legge n° 56 del 1989. E' necessaria una regolamentazione più organica ed articolata. Le tre proposte di legge, da noi visionate, la 439 (Cancrini), la 1856 (Di Virgilio) e la 2486 (Conti-Meloni), sono fondamentalmente sovrapponibili nella sostanza.
Quanto riportato nell'articolo 1 è pienamente condivisibile, in quanto viene stabilito il principio che il cittadino ha il diritto di accedere a trattamenti psicoterapici all'interno del SSN. Per quanto concerne l'articolo 2 riteniamo necessario fare alcune osservazioni che possano meglio puntualizzare il trattamento psicoterapico.
Normalmente il cittadino accede al trattamento psicoterapico perché inviato dal medico di medicina generale (MMG), dai servizi sanitari pubblici, dai servizi socio-sanitari dei comuni o da quelli penitenziari, senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione da parte di strutture del SSN.
Consideriamo appropriate le indicazioni alla psicoterapia sia se fondate su motivazioni clinico-assistenziali sia sulla base di motivazioni socio relazionali. Il prevedere una qualche autorizzazione da parte di strutture che potrebbero anche confliggere con l'indirizzo psicoterapico, quali servizi di psichiatria, dipartimenti di salute mentale, servizi per le tossico-dipendenze, servizi materno-infantili, verrebbe a snaturare quello che è il rapporto basilare della psicoterapia, cioè il rapporto tra paziente e terapeuta che, come già detto, è estremamente diretto.
Un'altra osservazione riguarda il cittadino minorenne per il quale la proposta Conti-Meloni prevede che "la richiesta può essere fatta solo con il consenso dei genitori"; questo fatto configurerebbe una forte limitazione legata al fatto che si potrebbe intendere la necessità del consenso di entrambi i genitori, escludendo quindi la possibilità di intervento di uno solo di essi.
Sempre su questo punto riteniamo molto più importante che venga prevista l'autorizzazione da parte del giudice tutelare per tutti quei casi in cui il disagio del giovane risieda all'interno della famiglia (come previsto dalla legge 194), soprattutto se la richiesta giunge da parte di un minorenne o da soggetti con riconosciuta e legittima funzione di tutela.
All'interno dell'articolo 3 troviamo siano presenti dei punti cardine sull'attività psicoterapeutica, ci riferiamo all'obbligatorietà dell'iscrizione agli albi professionali (Medici-Chirurghi o Psicologi), e dell'annotazione negli elenchi degli psicoterapeuti onde evitare la possibilità che possano accedere alla psicoterapia figure diverse provenienti da altre aree dell'Europa dove non è richiesta la laurea per questa specialità. Resta inteso che tra i criteri di accreditamento deve essere obbligatorio che tutti i membri delle associazioni devono possedere i titoli richiesti.
Non riteniamo applicabile che i terapeuti siano tenuti a relazionare trimestralmente sull'andamento del trattamento terapeutico, perché in questo modo si configurerebbe una sorta di controllo esterno da parte di figure che sono al di fuori dl rapporto diretto paziente-terapeuta.
Altrettanto non riteniamo sia possibile l'obbligatorietà di una norma che renda necessario il ricorso alla supervisione clinica da parte di didatti di scuole riconosciute, universitarie e private, in quanto una tale disposizione escluderebbe dalla possibile convenzione figure professionali di chiara fama che hanno conseguito il titolo ad esercitare la psicoterapia precedentemente alla prassi della supervisione.
Per quanto riguarda l'articolo 4 dove è prevista la certificazione di malattia riteniamo che questa debba rimanere prerogativa dei soggetti che allo stato attuale ne hanno titolo normativamente. Non essendo stato scelto in circa dieci anni, da quando furono emanati il DPR 483 del 10/12/1997 ed il DPR 484 del 10/12/1997, il percorso di radicamento nel servizio sanitario nazionale del dirigente di psicoterapia (medico o psicologo con successiva formazione quadriennale), bandendo concorsi per tale figura professionale debitamente prevista dalla suddetta normativa, è evidente che attualmente -senza comunque rinunciare all'inserimento tramite concorso di dirigenti di psicoterapia nel servizio sanitario nazionale- è indifferibile potenziare l'accesso alla psicoterapia tramite il convenzionamento/accreditamento di liberi professionisti.
Ciò si inserirebbe nelle peculiarità storiche di sviluppo della psicoterapia che a partire da Sigmund Freud ha sempre avuto nel rapporto quanto più diretto con il soggetto l'elemento costitutivo che ha promosso anche la pluralità e varietà di approcci in ambito psicoterapeutico.
Inoltre equilibrerebbe quella carenza determinata da una mancata politica di investimento nella psicoterapia da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di tutta Italia, che non bandendo concorsi per dirigente di psicoterapia hanno di fatto depotenziato uno dei principali strumenti di intervento in ambito preventivo, che consente invece di intercettare disagi e disturbi, i quali trattati in fase iniziale non si trasformano in conclamate malattie con ricorso a psicofarmaci ed in taluni casi all'ospedalizzazione.
Se c'è un campo in cui la prevenzione trova degli strumenti operativi adeguati, è proprio quello del disagio psicologico e della salute mentale. In conclusione la FNOMCeO è favorevole al convenzionamento/accreditamento di liberi professionisti per sostenere l'accesso alla psicoterapia e anche al bando ed all'espletamento dei concorsi per dirigente di psicoterapia nel servizio sanitario nazionale; inoltre ritiene che sarebbe importante addivenire ad un'approvazione rapida in questa legislatura di un provvedimento che disciplini le problematiche relative alla salute mentale".




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