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PSYCHOMEDIA
TERAPIA NEL SETTING INDIVIDUALE
Psicoterapia - Documenti e Comunicati



Diagnosi in ambito psicologico e diagnosi differenziale medica

Maurizio Mottola


Ripubblicato su Psychomedia da "Agenzia Radicale"


Di seguito il comunicato del 5 novembre 2007 del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), firmato da autorevoli e rappresentativi psicologi: "Preoccupazione sugli emendamenti a una buona proposta di legge: "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia". La proposta di Legge "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia", attualmente all'esame della XII Commissione parlamentare - Affari Sociali, mette in risalto l'importanza della salute e del benessere psicologico dei cittadini e ne afferma il diritto ad accedere alla psicoterapia presso professionisti convenzionati. Per questi motivi l'intera comunità degli psicologi ne apprezza scopi e finalità. Tuttavia il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi Dott. Giuseppe Luigi Palma, il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio Dott.ssa Marialori Zaccaria, il Pro-Rettore Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Prof. Ordinario di Psicologia Dinamica Prof. Nino Dazzi, il Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia Prof. Stefano Pugliesi Allegra, il Direttore della II° Scuola di Specializzazione in Psicologia Dinamica, Facoltà di Psicologia Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Prof. Vittorio Lingiardi, il Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di Psicologia clinica e Preside della facoltà di Psicologia dell'Università di Napoli Prof.ssa Alida Labella, il Segretario Generale dell'A.U.P.I. Dott. Mario Sellini esprimono viva preoccupazione qualora venissero accettati emendamenti finalizzati ad escludere gli Psicologi dalla possibilità di fare la diagnosi utile ai fini dell'accesso alla psicoterapia convenzionata. Le proposte sono palesemente in conflitto con le norme vigenti, lesive della professione di Psicologo e in contrasto con la tradizione scientifica e culturale della disciplina nel nostro Paese. L'art. 1 della L. 56/89 prevede in maniera inequivocabile che lo psicologo può effettuare diagnosi e quindi, ogni tentativo di introdurre cambiamenti su tale questione è chiaramente in contrasto con la legge vigente. Il percorso formativo universitario, realizzato in oltre 30 facoltà/corsi di laurea, per diventare Psicologo è strutturato proprio sulle competenze individuate dalla L. 56/89. I Presidi ed i docenti delle Facoltà di Psicologia sarebbero, quindi, nel grave imbarazzo di formare a competenze professionali che non potrebbero poi essere esercitate. Pertanto auspichiamo e chiediamo che gli emendamenti in questione non vengano accolti. Dott. Giuseppe Luigi Palma, Dott.ssa Marialori Zaccaria, Prof. Nino Dazzi, Prof. Stefano Pugliesi, Prof. Vittorio Lingiardi, Prof.ssa Alida Labella, Dott. Mario Sellini".
Discuterò delle argomentazioni contenute in tale testo. Dicono i colleghi psicologi:"L'art. 1 della L. 56/89 prevede in maniera inequivocabile che lo psicologo può effettuare diagnosi e quindi, ogni tentativo di introdurre cambiamenti su tale questione è chiaramente in contrasto con la legge vigente.". Andiamo al testo preciso della norma citata:"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità" (art. 1 della legge 56 del 1989). E' la "diagnosi in ambito psicologico" che è specifica prerogativa della professione di psicologo e non la diagnosi in senso generale. Cito come esempio quanto segue:un soggetto con disturbi sessuali può accadere che si è già recato dal medico il quale ha escluso una causa organica e quindi va poi dallo psicologo oppure il soggetto si è autodiagnosticato la causa psichica e quindi va direttamente dallo psicologo oppure il soggetto va direttamente dallo psicologo che però nella sua autonomia professionale non lo invia dal medico per la diagnosi differenziale. La tutela della salute dei cittadini - garantita costituzionalmente - dipenderebbe così dalle diverse circostanze e cioè se la metodologia ed i relativi accertamenti di laboratorio inerenti una diagnosi differenziale per escludere cause organiche vengano applicati o non applicati! Tenuto conto poi che - a seguito di sanatoria - possono risultare iscritte all'elenco degli psicoterapeuti (collegati all'albo professionale degli psicologi) anche persone non laureate in psicologia o addirittura prive di qualsiasi titolo di laurea, la questione assume aspetti paradossali ed inquietanti. Inoltre il comma 2 dell'art. 3 della legge 56 del 1989 afferma:"Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica". Perché tale comma è presente nella legge istitutiva della professione di psicologo, se non per garantire che le competenze mediche (diagnosi e certificazione) siano rispettate? Altrimenti quali sarebbero le competenze esclusive della professione medica:cose altre dalla diagnosi e dalla certificazione? Dunque in "contrasto con la legge vigente" sono le argomentazioni dei colleghi psicologi che ignorano del tutto il citato comma 2 dell'art. 3 della legge 56 del 1989 (Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica). Altrimenti argomentino loro quali sono le specifiche prerogative e competenze mediche. Del resto il medico non può fare diagnosi in ambito psicologico (e nemmeno se specialista in psichiatra in quanto in tal caso fa diagnosi psicopatologica), in quanto questa è prerogativa e competenza dello psicologo, che a sua volta non può fare diagnosi differenziale, che è peculiare e specifica competenza del medico. In tutta Europa avviene così, ma in Italia si vorrebbe che andasse diversamente e questo è per davvero un attacco alla professione medica.



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