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Tesi di Laurea di Laila Fantoni

Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico

Capitolo II - Dalla rivelazione all'accertamento: testimonianza verbale del minore

7. Nodi problematici nel percorso giudiziario



Il percorso giudiziario interseca varie procedure poste a tutela del minore che hanno valenza educativa e terapeutica per lui. Questi "punti d'intersezione" presentano, anche nella realtà milanese, considerata da molti "un'isola felice", vari nodi problematici riguardanti:
1. la notizia di reato;
2. le fasi successive alla prima rivelazione dell'evento;
3. l'audizione del minore e gli accertamenti psicodiagnostici;
4. l'allontanamento del minore;
5. l'emissione di misure cautelari;
6. la tutela del minore.

1) La notizia di reato deriva, generalmente, da operatori psico-socio-sanitari delle aziende private o del settore pubblico.
È necessario che, di fronte alla realtà di un possibile abuso sessuale o maltrattamento a danni di un minore, si proceda con una segnalazione immediata sia all'autorità giudiziaria minorile, sia a quella ordinaria (80). In passato a Milano, e ancora oggi in realtà diverse, avveniva un vaglio preventivo da parte del Tribunale per i minori, che comportava spesso una segnalazione tardiva. Ma è necessario capire che soprattutto riguardo a queste tematiche la tempestività è necessaria ed indispensabile: questo vuol dire che deve essere evitato qualunque tipo di ritardo nell'adempimento (81).
Occorre inoltre ricordare che il concetto "notizia di reato" è diverso sia da quello di certezza che il reato si sia effettivamente consumato, sia da quello di sospetto di reato: significa, infatti, notizia di un fatto che, se vero, integra la fattispecie di reato, ma di cui si saprà il reale svolgimento degli eventi soltanto alla fine del procedimento penale. Deve cioè sussistere almeno un indizio. Infatti la notizia di reato deve essere «connotata da concreti elementi di uno specifico reato» (82). Quindi, nella valutazione del racconto dei bambini, non si può pensare che le difficoltà espositive da essi incontrate facciano di per sé venir meno la possibilità che il fatto sia effettivamente accaduto.
La notizia di reato di un sospetto abuso sessuale si può basare, dunque, sul racconto del bambino di quanto è accaduto, testimonianza necessaria per poter accertare i fatti. Ma perchè il bambino riesca a raccontare è necessario che egli si senta protetto e soltanto in tale contesto forse potrà aprirsi. Per questo occorre che gli operatori abbiano una specifica competenza, in modo che possano evitare di convincersi di una tesi ancora prima di averla dimostrata.
Fare denuncia significa riferire ciò che si è visto o si è sentito: questo non implica assolutamente che sia vero ciò che viene denunciato, ma solo che, se lo fosse, sarebbe reato.
Chiunque faccia denuncia (83):
- non deve fare indagini: questo è il compito della polizia giudiziaria;
- non si deve preoccupare dell'accertamento del reato: a questo è preposta l'autorità giudiziaria ordinaria;
- non sarà mai sottoposto a procedimento penale per calunnia, anche se successivamente verrà dimostrato che il fatto non sussisteva, perché la calunnia è un reato ben preciso che prevede la consapevolezza dell'innocenza della persona accusata da parte del denunciante: è quindi necessario che venga meno la reticenza a rivolgersi alle autorità competenti per fare la denuncia. Questo atteggiamento è riscontrabile soprattutto da parte delle insegnanti, le quali, invece, proprio per la loro qualifica di incaricato di pubblico servizio, hanno l'obbligo di denuncia di fronte ad indizi di abuso sessuale o di maltrattamento.
- Deve astenersi dal fare valutazioni riguardo al caso di cui è venuto a conoscenza, in quanto non deve andare oltre il contesto che è suo proprio: cioè quello di "testimone tecnico".
La legge 66/96 ha stabilito (all'art. 609-decies) l'obbligo di segnalazione, per rendere così effettiva l'esigenza di evitare un ritardo d'azione.

2) Nelle fasi successive alla prima rivelazione dell'evento si alternano diverse esigenze che necessitano un coordinamento:
- quella dell'accertamento della verità;
- quella della tutela del minore;
- e quella dei diritti della difesa.
Bisogna ricordare che sono molti anche i casi di falsi abusi sessuali in danno di minori, soprattutto nelle vicende di separazioni coniugali dove, per vendetta o per interesse economico, vengono costruite complesse storie di violenze e maltrattamenti.
Quando viene fatta una denuncia di abuso sessuale, l'indagato subisce una sorta di "stigmatizzazione", che lo segnerà anche dopo un'eventuale assoluzione di non colpevolezza per non aver commesso il fatto. Basti pensare che, perfino all'interno dell'ambiente carcerario, i pedofili e gli abusanti sono considerati dagli altri detenuti "gli uomini della peggior specie" e, per questo, allontanati dal gruppo e lasciati a se stessi.
Tutto questo per ricordare che sono molte anche le persone che, di fronte ad una denuncia di questo tipo, non riescono a fronteggiare la situazione che si crea e arrivano al suicidio (84).
Riguardo alla tutela del minore, secondo Piero Forno (85), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano:
L'aspetto più problematico riguarda l'allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, quando l'abuso è intrafamiliare. La rivelazione, da parte del bambino, lo porta ad un'esposizione che spesso è peggiore alla precedente situazione di abuso, perché si crea anche il rischio di minacce e percosse da parte del presunto abusante per riuscire a portarlo alla ritrattazione, che spesso avviene.
È il Tribunale per i minori che può decidere per l'allontanamento, in base al presupposto di "situazione di grave pregiudizio". Qualora, però, ci siano situazioni d'urgenza, può essere disposto anche da autorità diverse, in base all'art. 403 c.c., attraverso organi deputati alla tutela dei minori (ad esempio da parte della polizia giudiziaria che opera in tal senso di fronte alla raccolta di elementi che definiscono la situazione di "immediato pericolo" per i minori).
La legge n. 154/2001, concernente le "misure contro la violenza nelle relazioni familiari", ha però introdotto un'ulteriore procedura di tutela del minore che subisce maltrattamenti e violenze in famiglia. Sia nell'ambito del procedimento per la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.) - che ha come presupposto il fatto che il genitore violi o trascuri i propri doveri oppure abusi dei poteri inerenti la potestà - sia in mancanza di tali condizioni, il Tribunale per i minorenni può disporre l'allontanamento del genitore che maltratta o abusa del proprio figlio. Questo significa che l'abusante dovrà lasciare la casa familiare dove risiede il minore e non potrà accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede (che, se concessa, può prevedere modalità di visita).
Talvolta, accanto alla misura principale, possono essere comminate prescrizioni accessorie, come l'obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa (ad esempio il luogo dove si trova la scuola del bambino), a meno che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro, nel qual caso il giudice dispone le relative modalità o limitazioni. Tali provvedimenti di allontanamento sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero (86).
Al di fuori dell'ipotesi di decadenza dalla potestà genitoriale può essere adito, nell'interesse del minore, anche il Tribunale ordinario, che può disporre l'allontanamento nei confronti di un altro componente del nucleo familiare (non necessariamente il genitore). In questo caso l'istanza può essere proposta personalmente dal minore, teoricamente anche senza l'ausilio della difesa tecnica. Inoltre, mancando un richiamo espresso all'art. 70 c.p.c., non sembra che il pubblico ministero debba intervenire in questo tipo di processo (87).
L'introduzione di questa procedura di tutela ha comportato una grande innovazione: permette al minore di non dover subire una seconda violenza, cioè quella di dover cambiare ambiente e abitudini, come una punizione, per qualcosa che, invece, non ha mai commesso. Purtroppo, però, non è sempre applicabile perché necessita di una componente indispensabile: il minore, accanto a sé, deve avere un "adulto protettivo" che abbia l'intenzione di aiutarlo a recuperare la serenità perduta. Nell'ipotesi contraria è più salutare che sia il minore ad essere allontanato da una famiglia per lui "distruttiva" (88).

3) Audizione del minore e accertamenti psicodiagnostici
L'audizione del minore deve essere fatta in sede penale, previo accordo con l'autorità minorile, al fine di coordinare l'esigenza della giustizia penale con quella del minore. Fare tutto questo non è facile.
Le varie difficoltà esistenti in questo ambito provocano una forte diffidenza nei confronti del processo penale in genere e contribuiscono a creare due postulati:
- che un adulto, pur se sospettato di aver commesso il fatto, avrà sicuramente più possibilità di essere creduto, nella sua attività difensiva, rispetto al racconto accusatorio fatto da un bambino, poco capace di esprimersi e di ricordare;
- che, al di là dell'esito, il processo si rivelerà una "catastrofe" per la vittima, danneggiandolo ulteriormente (89).
Da ciò emerge l'interrogativo se non sia possibile evitare il processo penale in tali situazioni e, dunque, se per un professionista che deve curare la vittima e quindi aiutarla nel difficilissimo processo di costruzione del proprio futuro, sia possibile occultare la verità all'interno del proprio studio senza rivelarla all'esterno, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Valvo (90) sostiene che la problematicità dell'audizione della vittima, nel processo penale a carico del presunto abusante, non deve far pensare all'eliminazione di tale procedura. L'audizione del minore, infatti, svolge sia la funzione di acquisizione della prova in sede di dibattimento, sia di riconoscimento, per la parte lesa, dei diritti violati.
Secondo Piero Forno (91), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano:
L'audizione protetta può essere un momento fortemente liberatorio per il bambino, se quest'ultimo viene adeguatamente preparato ad affrontare l'evento.
Esemplificative sono le parole di una bambina che ha vissuto tale esperienza e che così si esprime al riguardo: "Quando io parlavo con il Presidente sentivo come se tutto il peso del mio dolore si trasferiva sulle sue spalle ed io mi sentivo più leggera".
La piccola vittima, di solito, non è interessata alla quantità della condanna o del risarcimento del danno, ma chiede (92):
- di essere tutelata (ad esempio i bambini piccoli chiedono spesso: "Ma ci sono anche i carabinieri che possono impedire a mio padre di avvicinarsi a me?");
- di essere creduta;
- di svolgere l'audizione, che considera essere un processo riparatorio, che si contrappone all'abuso (il quale invece è visto come un rito confusivo): è in questo senso che il procedimento penale ha funzione terapeutica.
Piero Forno (93) afferma che:
Prima di tutto la violenza sessuale compiuta su un minore è un abuso di posizione dominante, un abuso di potere. È possibile riuscire ad eliminarlo soltanto attraverso un potere più forte: il procedimento penale. Naturalmente questo è difficilmente gestibile, ma è ancora più pesante e gravoso lasciare un bambino in balìa del suo abusante per evitare il processo penale.
Tuttavia, nello svolgimento dell'audizione, dovranno essere rispettate tutte le cautele necessarie per realizzare una concreta tutela del minore.
L'accertamento psicodiagnostico, che avviene soltanto in sede minorile, ha la funzione di compiere un'osservazione dell'intera personalità del minore. Tutte le altre osservazioni e accertamenti fatti in sede penale vogliono soltanto accertare l'attendibilità del minore, cioè se ciò che egli dice è vero o falso.
Finora i protocolli d'intesa stilati stabiliscono che l'accertamento psicodiagnostico avvenga in sede minorile e che il giudice penale limiti gli accertamenti dell'attendibilità del minore. Infatti Luciana Singlitico (94), Sostituto Procuratore della Repubblica di Firenze, afferma che:
Anche a Firenze, di solito, le consulenze tecniche in sede penale vengono utilizzate in quei casi di abuso sessuale, in genere intrafamiliari, che presentano ancora degli aspetti poco chiari: cioè se nel racconto fatto dal minore ci sono ancora punti oscuri che devono essere chiariti per poter iniziare o proseguire il procedimento penale. Quindi, in questi casi, la consulenza tecnica assume la funzione di approfondimento del caso, necessario per poter decidere come agire successivamente.
In qualche caso, è stato sperimentato con successo che il consulente tecnico nominato dal giudice penale si sia coordinato con quello minorile: è stato così utilizzato un vetro-specchio nell'accertamento psicodiagnostico, al di là del quale vi era una stanza attigua a quella in cui avveniva il colloquio tra il bambino e il consulente tecnico minorile dove si trovavano il pubblico ministero e il consulente tecnico nominato dal giudice penale.
Secondo Piero Tony (95), Presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, l'attività psicodiagnostica non è però basata su elementi di forte certezza:
È necessario per un giudice valutare l'attendibilità del minore perché per iniziare e proseguire un procedimento penale sono necessari indizi concreti, che non si possono basare soltanto su un racconto, magari confuso, di un bambino. Tale racconto, però, viene valutato dagli operatori psico-sociali con test specifici che si basano su elementi che non hanno certezza: ad esempio, per quale motivo se un bambino disegna le Alpi Apuane vuol dire che è stato abusato?
Ma a queste critiche si contrappongono le parole di Piero Forno (96), che riconosce invece maggiore accuratezza all'attività psicodiagnostica:
Il lavoro psicodiagnostico non si basa soltanto su un disegno o un test: è un'osservazione fatta sulle base di vari elementi (tanti test e accorgimenti) all'interno di un contesto particolare. Ad esempio anche il disegno non assume lo stesso significato di quello che viene svolto in classe, ma è un elemento più importante e specifico ed è contestualizzato nella situazione che sta vivendo il bambino: ad esso viene dato un compito preciso di rappresentazione ed il suo elaborato viene valutato alla luce di tutto l'ambiente circostante.
Lo psicologo, che ha svolto l'audizione protetta, prima di esprimersi sul disegno del bambino, deve compiere su di esso il cosiddetto "contraddittorio".
Innanzitutto deve verificare l'attendibilità delle fonti interpretative del disegno: dunque non si può fermare all'ipse dictit («Questo ragionamento lo ha fatto Freud e questo basta»), perché questo atteggiamento comporta genericità ed astrattezza d'interpretazione, che non possono essere accettate in queste attività (97). È importante, dunque, tener presenti i risultati della ricerca scientifica in materia di sessualità infantile, senza dare un significato particolare ad atteggiamenti che secondo le statistiche sono normali. Ad esempio, attribuire una connotazione di stranezza al fatto che all'asilo i bambini a volte si tolgono le mutande per guardarsi reciprocamente è una circostanze che si può anche accettare in una madre, ma non in psicologi esperti dello sviluppo dell'età evolutiva.
Inoltre, è necessario interpretare in maniera diversa il disegno che può sembrare espressione di un presunto abuso sessuale. Ad esempio, il disegno di una figura umana senza mani viene considerato da alcuni psicologi indice di abuso, perché sembra voglia indicare la volontà del bambino di privare tale figura (che è il suo abusante) della possibilità di avere contatti con lui. Ma in altri casi, invece, tali disegni sono stati fatti anche da bambini non abusati, che hanno spiegato la mancanza delle mani con motivazioni di vario genere (ad esempio: «Il signore aveva freddo e ha nascosto le mani»).
Esemplificativo è anche il confronto tra l'interpretazione che viene data da un centro specializzato ad alcuni disegni di una bambina di quattro anni, sospettata di essere abusata, e l'interpretazione diversa data, invece, dalla sua maestra, che era a conoscenza del contesto in cui la bambina aveva fatto il disegno (98) (vedi tabella).

Tipo di disegno Psicologa Insegnante d'asilo
Disegno di una fragola rossa Indica una componente libidica. Era stato assegnato ai bambini un tema guidato e a soggetto: il rosso era il colore che stavamo insegnando in quel momento.
Disegno di una bambina con le labbra rosse pronunciate Tale particolare così accentuato colpisce per la qualità erotizzata, quasi sguaiata. Eravamo noi maestre che volevamo venissero sottolineati certi particolari del corpo (in questo caso le labbra) e che fornivamo le matite (in questo caso di colore rosso).

Altra considerazione da fare nella valutazione del disegno è se quest'ultimo è davvero espressione genuina del bambino oppure se è stato indotto in lui dalla famiglia o dall'interrogatorio dello psicologo. E poi ci si deve chiedere: il bambino riferisce un elemento di sessualizzazione che ha vissuto in prima persona o ha soltanto assistito ad una scena non adatta alla sua età?
Non è facile poter comprendere tutto questo ma, per poter esprimere un'interpretazione del disegno il più possibile scevra da errori di valutazione, è necessario porsi tutti questi interrogativi (99).
Bisogna ricordare che un disegno, di per sé considerato, non potrà mai portare ad una diagnosi di abuso. Esso dovrà essere valutato insieme ad altre informazioni più solide, relative al caso, in modo da poter contribuire a chiarire quella specifica vicenda.
Dopo la valutazione di tutti questi elementi, lo psicologo che ha svolto l'audizione protetta al minore esprime la sua interpretazione del disegno fatto dal bambino. Ma di opinione diversa può essere lo psicologo consulente di parte. Essi sono due professionisti i quali, in base alla loro esperienza clinica, esprimono una personale valutazione: dunque, sono due diverse ipotesi, entrambe rispettabili.
In teoria questo vuol dire che, in questo caso, il disegno non potrà servire come elemento per poter avvalorare né la tesi del presunto abuso né quella opposta, in quanto la sua valutazione è opinabile (100). Ma in pratica avviene che il perito che svolge l'audizione del minore, essendo stato nominato dal giudice, gode di maggiore credibilità rispetto al consulente di parte, il quale cercherà di interpretare il disegno in modo favorevole al suo assistito. È così dunque che il giudice sarà più favorevole all'accoglimento della valutazione fatta dal perito d'ufficio, a meno che il consulente di parte sia particolarmente qualificato in materia o sia stato molto più convincente nella sua tesi.

4) L'allontanamento del minore
Nella pratica legale, allorchè avviene un abuso sessuale intrafamiliare e non è facilmente percepibile il ruolo svolto dall'adulto non-abusante (cioè se è stato connivente oppure no), il minore-vittima del fatto viene allontanato dalla famiglia d'origine, su istanza del Tribunale per i minori (che ha il compito di proteggerlo).
Riguardo allo strumento dell'allontanamento del minore, in questo caso, ci sono due opposte tesi (101):
- quella che lo considera necessario e il primo strumento per arrivare poi a cessare definitivamente il rapporto tra il bambino e il genitore presunto-abusante;
- e quella che, al contrario, ritiene che si debba cercare in tutti i modi possibili di recuperare il rapporto.
Tra le due, c'è una tesi intermedia (102) che ritiene che la tutela del minore non consista soltanto nella cessazione dell'abuso, e quindi nella punizione dell'abusante, ma, in alcuni casi, si concretizzi anche nel recupero del rapporto con la persona che ha creato il problema: ma, se questo è possibile, va valutato alla luce di alcuni aspetti che cercano di definire la soluzione migliore per il minore. Essi sono:
- l'età del bambino;
- il rapporto tra i genitori;
- il tipo di abuso subito dal minore;
- il contesto socio-familiare in cui esso vive;
- le risonanze emotive del fatto sulla vittima.
Sembra, poi, che il Tribunale per i minori ritenga che, di fronte a casi di abuso sessuale su un minore, creare per quest'ultimo lo stato di adottabilità sia "terapeutico", cosicchè egli possa essere rapidamente inserito in una nuova famiglia che possa dargli l'amore che non ha avuto. Secondo Piero Forno (103):
Il problema in questo caso è dato dal fatto che, se il bambino viene accolto da una nuova famiglia prima che il procedimento penale sia concluso, c'è il rischio che egli dimentichi o non voglia più parlare dell'accaduto: ciò creerebbe un grave ostacolo per il processo penale perché mancherebbe il racconto-testimonianza del minore.
Secondo Forno, infatti, l'audizione del minore - se condotta con le adeguate modalità - può essere di grande utilità per il minore.
Inoltre è stata riconosciuta la necessità di un intervento da parte di un soggetto esterno all'accaduto (il giudice), che abbia funzione di oggettivizzazione del fatto e di rottura dell'equilibrio patologico di una famiglia strutturata sul silenzio. Secondo questo orientamento (104), soltanto con l'avvio di un percorso giudiziario è possibile tutelare il minore da ulteriori abusi sessuali.
D'altra parte, però, c'è anche chi critica questo orientamento, affermando la necessità di istituire maggiori istanze garantistiche a favore del presunto abusante. Gulotta (105), infatti, sostiene che - nei casi di abuso sessuale intrafamiliare, poiché i processi che sorgono sono nella quasi totalità dei casi di carattere indiziario (in quanto si trovano raramente delle prove dirette dell'abuso) - sia più utile prospettare un aiuto terapeutico nei confronti del presunto abusante. Egli propone che venga promulgata una norma che consenta agli operatori dei servizi (che hanno accolto la notizia di reato) di presentare un programma di lavoro terapeutico con il gruppo familiare senza l'intervento del pubblico ministero. Il Tribunale per i minorenni vaglierà se il programma è adeguato e, alla fine di esso, se sono stati ottenuti dei risultati. Se la risposta è affermativa il caso sarà archiviato, altrimenti inizierà il procedimento penale.
Gulotta, con questa proposta, mira ad evitare che sia avviato un procedimento penale fondato esclusivamente sulle accuse costituite da elementi indiziari. Egli ricorda che sono numerosi i casi di soggetti condannati per abusi sessuali in danno di minori, poi riconosciuti non colpevoli. Il danno causato alla loro reputazione, alla loro persona e all'intera famiglia è, in quel caso, irreparabile.
Secondo l'autore bisogna cercare comunque di risolvere i conflitti e i problemi nella famiglia per far sì che essa possa continuare a rimanere unita.
Anche il Presidente di Telefono Azzurro, Ernesto Caffo (106), considera negativo l'intervento dell'autorità giudiziaria nei casi di incesto, cioè non utile per il minore che ha presumibilmente subito l'abuso. Egli ritiene che sia la sentenza di condanna dell'abusante, sia qualunque altro intervento dell'autorità giudiziaria abbiano come unico effetto lo smembramento del nucleo familiare, senza tenere conto dell'interesse del bambino e senza fornire alla sua famiglia d'origine il sostegno necessario per la risoluzione dei loro problemi. Il ragionamento di Caffo prevede che, dove si ritiene che esistano ancora delle persone "sane" in famiglia, si dovrebbe anteporre al controllo giudiziario una terapia d'intervento psicologico e sociale sul nucleo in crisi.
Ma su questo argomento non vi è un'opinione univoca, in quanto alcuni autori considerano più importanti i diritti del minore, mentre altri l'integrità familiare e il recupero del presunto abusante.

5) L'emissione di misure cautelari
Esse vengono emesse dall'autorità penale e spesso la loro emissione ha delle influenze anche in ambito minorile. È questo il motivo per cui è auspicabile che il Tribunale Ordinario avvisi il Tribunale per i minori, in modo da evitare situazioni contraddittorie, come quella in cui vengano concessi permessi di visita del bambino al presunto abusante quando nei confronti di quest'ultimo magari è stata emessa la custodia in carcere (107).

6) La tutela del minore
Nei casi di violenza intrafamiliaresi verifica spesso che l'attività di tutela del minore ad opera del Tribunale per i minorenni si pone, in concreto, come successiva alla conclusione del procedimento penale: è invece necessario che i due procedimenti, quello che ha la finalità dell'accertamento dei fatti e quello che tende alla protezione del minore, si svolgano contemporaneamente, ognuno perseguendo il proprio obiettivo ma cercando d'integrarsi (108).
Questo collegamento tra i servizi è previsto dall'art. 609-decies c.p., che prevede l'obbligo del procuratore della Repubblica di dare la notizia del fatto avvenuto al Tribunale per i minorenni. Nella disposizione, però, non ci sono indicazioni riguardo ad uno specifico comportamento che quest'ultimo dovrebbe porre in essere dopo aver ricevuto la comunicazione (salvo l'onere di attivare i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia ed i servizi istituiti dagli enti locali.).
I provvedimenti (109) che il Tribunale per i minorenni può emettere in conseguenza della segnalazione del presunto abuso sono diversi a seconda che il fatto venga imputato al genitore o ad una persona diversa. Nel primo caso, nell'attesa del termine del procedimento penale, la comunicazione dovrà essere finalizzata all'adozione di provvedimenti che comportino vincoli all'esercizio della potestà genitoriale e che consentano l'allontanamento del minore o del presunto abusante dalla residenza familiare. All'esito del procedimento penale, in caso di colpevolezza del genitore abusante, verrà emesso il provvedimento che stabilisce la perdita della potestà sul figlio (art. 609-nonies, comma 1, n. 1 c.p.). Nel caso, invece, che l'imputato per il presunto abuso sessuale sia una persona diversa dal genitore, il minore potrà essere tutelato dalle condizioni di disagio in cui eventualmente può trovarsi a causa di un'anomala situazione familiare attraverso diversi provvedimenti che possono essere emessi dal Tribunale per i minorenni:
- in presenza di una situazione di abbandono del minore, deve essere iniziata la procedura finalizzata alla dichiarazione di adottabilità e, comunque, alla predisposizione di provvedimenti temporanei ed urgenti nel suo interesse;
- se la situazione evidenzia una condotta dei genitori pregiudizievole per il minore (indipendentemente che il presunto abuso sessuale sia accertato come realizzatosi oppure no), deve essere iniziata d'ufficio la procedura finalizzata alla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 cc.);
- per i casi meno gravi, a seconda delle circostanze, devono essere adottati i provvedimenti convenienti nell'interesse del minore.
Dunque, la tutela del minore viene realizzata attraverso i provvedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale (art. 330 c.c.) e quelli di allontanamento dalla casa familiare (sia da parte del bambino, che del genitore abusante).
Per "potestà genitoriale" s'intende una serie di poteri e doveri posti dall'ordinamento giuridico congiuntamente e paritariamente in capo ai genitori nei confronti dei figli, per far sì che a quest'ultimi siano garantiti il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, sempre nel rispetto assoluto delle attitudini e delle scelte individuali dei figli stessi (110).
I limiti ed i contenuti della potestà genitoriale hanno subìto, nel tempo, una continua evoluzione (111). Dallo ius vitae ac necis, fondato sulla concezione proprietaria della prole, si è andata affermando una nozione che riconosce i minori quali soggetti autonomi, capaci di autodeterminarsi, titolari di diritti fondamentali che lo Stato deve garantire. E in tal senso una forma di garanzia è data proprio dal controllo previsto dall'ordinamento sull'esercizio dell'attività genitoriale, attraverso l'intervento del giudice minorile.
L'articolo 330 c.c., che regola la "decadenza dalla potestà sui figli", stabilisce che: «Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio». In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore.
Questo articolo contempla una forma d'intervento del Tribunale per i Minorenni nei casi in cui i genitori non esercitino i loro doveri nei confronti dei figli. I provvedimenti che il Tribunale può adottare non hanno natura sanzionatoria, potendo essere assunti anche quando la situazione di disagio per il minore non dipenda da un atteggiamento colpevole dei genitori; a tali provvedimenti va infatti riconosciuta una funzione essenzialmente preventiva. Essi mirano, quindi, non già a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né tanto meno a risarcire i figli per le conseguenze derivate dagli atti pregiudizievoli, bensì ad evitare che in futuro si ripetano altri atti dannosi del genere ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze di precedenti inadempimenti (112).
In tale prospettiva l'interesse rilevante è quello del minore: pertanto, non assumono un ruolo decisivo il dolo o la colpa del genitore, nè la sua reale incapacità a crescere adeguatamente i figli senza recare loro oggettivo pregiudizio. Gli inadempimenti dei genitori possono essere di vario tipo e assumere maggiore o minore gravità: tenuto conto della varietà delle fattispecie, diverse sono le misure che possono essere adottate nell'interesse del minore: dalla decadenza della potestà genitoriale (ex art. 330 c.c.), all'assunzione di provvedimenti atipici (ex art. 333 c.c.) ritenuti più opportuni secondo le circostanze.
La legge 18 marzo 2001 n. 149, benché volta principalmente a modificare la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, ha introdotto anche alcune modifiche al testo dell'art. 330 c.c.: ha dato al giudice il potere di emettere un ordine di allontanamento del genitore violento dalla casa familiare. La ratio della modifica apportata dalla legge è quella di evitare la condizione di "peregrinazione" da parte del restante nucleo familiare, quando vi sia invece la possibilità, con il semplice allontanamento di colui che ha posto in essere i fatti pregiudizievoli, di mantenere unita la famiglia nel luogo dove essa ha i propri interessi e affetti.
Nell'art. 330 c.c. l'allontanamento del minore (ammissibile solo se ricorrano gravi motivi) si configura come un aspetto eventuale accessorio della misura principale della decadenza dalla potestà genitoriale. Tale misura potrà essere disposta, in concreto, quando entrambi i genitori siano dichiarati decaduti dalla potestà, ovvero quando la decadenza riguardi l'unico genitore esercente la potestà medesima e nel nucleo familiare non possa essere garantita la convivenza stabile con altri soggetti, comunque idonei a rivestire un ruolo significativo per il minore (ad esempio i nonni o altri parenti).
Tali provvedimenti ablativi della potestà genitoriale sono adottati dal giudice minorile con procedimento camerale, sommario ed attraverso un contraddittorio semplice; anche se reclamabili in appello, non sono ricorribili in Cassazione. Si tratta, dunque, di atti di volontaria giurisdizione, a carattere provvisorio, revocabili e modificabili in qualsiasi momento dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento (art. 742 c.p.c).


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